Concessione assegno di maternità di base

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Contributo concesso alle madri non occupate


A chi è rivolto

Donne residenti col figlio nel territorio comunale entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio e che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano
di un trattamento economico di importo inferiore all’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo al momento dell’ingresso in famiglia, purché il minore non abbia superato i 6 anni di età e sia regolarmente soggiornante nel territorio italiano.

Descrizione

Il contributo viene erogato dopo la presentazione della domanda, secondo quanto previsto dall’articolo 66 della legge 448/98.

La richiesta di assegno per maternità va effettuata dalla madre (naturale o adottiva o affidataria), residente con il figlio nel territorio comunale, entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio (per la madre adottiva o affidataria entro 6 mesi dalla data di affidamento del minore da parte del Tribunale). La madre non deve beneficiare di altri trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’INPS o di altro Ente previdenziale per la stessa nascita.

La concessione dell’assegno ed il relativo importo dipendono dalla situazione ISE della famiglia, che deve essere inferiore a quanto stabilito annualmente dalla normativa nazionale.

L’assegno è liquidato dall’INPS alle aventi diritto.

Come fare

Compilare la domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco e presentata direttamente presso le Aree Territoriali di riferimento allo Sportello Sociale
I moduli di domanda sono disponibili anche presso gli Sportelli Sociali Territoriali

Le famiglie interessate possono rivolgersi direttamente agli sportelli sociali operativi ai seguenti recapiti

Per i residenti nelle zone di:

Cosa serve

Documento d'identità;
eventuale permesso di soggiorno

Cosa si ottiene

Contributo economico

Tempi e scadenze

Le domande devono essere presentate perentoriamente entro 6 mesi dalla data del parto, dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
L’assegno è liquidato dall’INPS alle aventi diritto in un’unica tranche annuale entro 45 giorni dal ricevimento da parte del Comune di Ravenna dell’elenco dei beneficiari.

30 gg

Quanto costa

Nessun costo

Accedi al servizio

È possibile recarsi direttamente presso gli uffici negli orari di apertura al pubblico, dove il personale incaricato fornirà il necessario supporto e le informazioni di competenza.

Condizioni di servizio

Contatti

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