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- statocivile@comune.ra.it
A chi è rivolto
Gli accordi di separazione o divorzio possono essere conclusi davanti all’ufficiale di stato civile dai coniugi che:
– sono residenti a Ravenna, tutti e due o almeno uno dei due;
– hanno contratto matrimonio civile o religioso con effetti civili a Ravenna;
– se sposati all’estero, hanno trascritto l’atto di matrimonio a Ravenna;
– non hanno figli minori, figli maggiorenni incapaci o con grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92, o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
L’accordo non può includere patti di trasferimento patrimoniali tra i coniugi e le convenzioni di negoziazione assistita relative a matrimoni iscritti a Ravenna possono essere trasmesse per la trascrizione.
Descrizione
Accordo di separazione o divorzio consensuale davanti all’ufficiale di stato civile.
L’articolo 12 della legge 162/2014 consente ai coniugi di comparire davanti all’ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili. In questo caso, i coniugi possono chiedere all’ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere il matrimonio. L’atto ha la stessa validità di una sentenza di separazione o divorzio emessa dal Tribunale.
Conferma dell’accordo.
Per rendere valido l’accordo, i coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile entro 30 giorni dalla redazione del primo atto per confermarlo. La data di conferma viene concordata in fase di redazione del primo atto e, in quell’occasione, l’ufficiale di stato civile rilascia un appuntamento per la conferma che non può essere spostato. Se i coniugi non si presentano, l’accordo viene annullato. Gli effetti della separazione o del divorzio decorrono dalla data di firma del primo atto.
Modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
I coniugi possono modificare consensualmente le condizioni di separazione o divorzio davanti all’ufficiale di stato civile. L’accordo può includere anche la revisione dell’assegno di mantenimento già concordato. L’ufficiale di stato civile si limita a registrare l’accordo senza entrare nel merito della somma stabilita. Restano esclusi i patti patrimoniali.
Modalità:
i coniugi devono presentarsi insieme davanti all’ufficiale di stato civile e possono essere assistiti da un avvocato di fiducia ciascuno e in caso di divorzio, è richiesta una copia della sentenza di separazione del tribunale competente.
Trascrizione della convenzione di negoziazione assistita.
I coniugi possono stipulare una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per la separazione consensuale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio, o per modificare le condizioni di separazione o divorzio (articolo 6 Legge 162/2014). La convenzione può essere redatta anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, con grave disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92 o non autosufficienti economicamente. L’accordo può includere patti patrimoniali, economici o finanziari tra i coniugi. Gli avvocati devono inviare via PEC all’ufficio di stato civile la documentazione firmata digitalmente.
Normativa di riferimento:
– decreto legislativo 132/2014 convertito in Legge 162/2014.
Come fare
Per ottenere informazioni sulla separazione o sul divorzio, i coniugi possono chiamare l’Ufficio di stato civile al numero +39 0544 482274 o +39 0544 482273 oppure inviare una mail a statocivile@comune.ra.it.
L’Ufficio si trova in viale Berlinguer 30, Ravenna.
Cosa serve
Per la separazione o divorzio davanti all’Ufficiale di stato civile:
- documento di identità;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà compilata.
Non è richiesta alcuna certificazione, in quanto sarà l’Ufficiale di stato civile a raccogliere i dati necessari.
In caso di divorzio, serve anche:
- la copia della sentenza di separazione omologata dal Tribunale competente, emessa almeno sei mesi prima (un anno se si tratta di sentenza giudiziale).
Per la trascrizione di convenzione di negoziazione gli avvocati devono inviare, tramite PEC, i seguenti documenti all’ufficio di stato civile:
- convenzione di negoziazione;
- accordo di negoziazione;
- nulla osta o autorizzazione della procura della Repubblica competente.
Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente e inviati con attestazione di conformità agli originali in possesso dell’avvocato incaricato.
L’avvocato deve inviare i documenti all’ufficio di stato civile entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dalla procura della Repubblica, presso il Comune di:
- celebrazione del matrimonio civile;
- celebrazione del matrimonio religioso;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (tra due cittadini italiani o tra un cittadino italiano e uno straniero).
In caso di violazione dell’obbligo, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro.
Deve essere anche compilato e inviato il modulo Istat.
Cosa si ottiene
Separazione, divorzio, modifica delle condizioni e trascrizione di convenzione di negozazione.
Tempi e scadenze
60 gg
Quanto costa
Per la separazione e/o divorzio davanti all’ufficiale di stato civile: € 16,00 in contanti, Bancomat o carta di credito.
Accedi al servizio
È possibile recarsi direttamente presso gli uffici negli orari di apertura al pubblico, dove il personale incaricato fornirà il necessario supporto e le informazioni di competenza.
Condizioni di servizio
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