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- statocivile@comune.ra.it
A chi è rivolto
Il riconoscimento è rivolto a chi ha compiuto il quattordicesimo anno di età.
Può essere richiesto da entrambi i genitori oppure da uno solo di essi.
Se il riconoscimento è fatto solo da uno dei genitori, non possono esserci indicazioni riguardanti l’altro genitore, e se ci sono, sono senza effetto.
Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento, l’altro deve ottenere il suo consenso. Se il consenso viene rifiutato, il genitore può rivolgersi al tribunale, che, valutando l’interesse del figlio, può concedere un’autorizzazione.
Descrizione
Riconoscimento di un figlio naturale.
Il riconoscimento di un figlio naturale può avvenire anche dopo la nascita.
Il cittadino può farlo attraverso:
– una dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile di qualsiasi Comune;
– una dichiarazione davanti al giudice tutelare;
– un atto notarile;
– un testamento.
Il riconoscimento contenuto in un testamento produce effetti solo dopo la morte del testatore. Una volta effettuato, non può essere revocato, nemmeno con un nuovo testamento.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 2013, numero 154, è possibile riconoscere anche i figli cosiddetti incestuosi, cioè nati da genitori legati da rapporti di parentela o affinità. In questo caso serve l’autorizzazione del giudice, che valuta l’interesse del figlio e l’eventuale rischio di danni per la sua persona.
Se il riconoscimento non avviene al momento della nascita, l’interessato può avviare la procedura con una dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile. L’ufficio acquisisce la documentazione necessaria.
Riconoscimento di un figlio minorenne.
Se il figlio ha meno di 14 anni, serve l’assenso dell’altro genitore che ha già effettuato il riconoscimento, mentre se il figlio ha più di 14 anni, serve l’assenso del minore, se esso manca, il giudice può autorizzare il riconoscimento solo se è nell’interesse del minore.
Riconoscimento di un figlio maggiorenne.
È necessario l’assenso della persona da riconoscere.
Dopo il riconoscimento, il Tribunale per i minorenni attribuisce un nuovo cognome, che viene trasmesso all’ufficio di stato civile per la registrazione.
Se il genitore che riconosce il figlio non è cittadino italiano, si applica la normativa del suo Paese di origine.
Normativa di riferimento:
– D.P.R. 3 novembre 2000, numero 396;
– codice civile, articoli 250 e seguenti;
– legge 10 dicembre 2012, numero 219;
– decreto legislativo 28 dicembre 2013, numero 154.
Come fare
Prenota un appuntamento presso l’ufficio di stato civile in viale Enrico Berlinguer 30 telefonando al numero +39 0544 482229 oppure inviando una mail a statocivile@comune.ravenna.it.
Cosa serve
Serve il documento d'identità valido e se sei cittadino straniero l’ufficiale di stato civile richiederà il nulla osta del consolato competente in Italia.
Cosa si ottiene
Non rientra nella tipologia
Tempi e scadenze
90 gg
Quanto costa
Non ci sono costi a carico del cittadino
Accedi al servizio
È possibile recarsi direttamente presso gli uffici negli orari di apertura al pubblico, dove il personale incaricato fornirà il necessario supporto e le informazioni di competenza.
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