Per trasportare una salma, le ceneri o i resti mortali verso il Paese di origine del defunto o in un altro paese estero, è necessario ottenere un’autorizzazione dall’ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso. L’autorizzazione viene rilasciata previa verifica dei requisiti.
Anche il trasporto di ceneri, resti mortali o resti ossei può essere autorizzato, in tal caso l’Ufficiale di stato civile del Comune dove sono conservati i resti rilascia l’autorizzazione.
La procedura varia a seconda del paese di destinazione.
A) Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937.
(Germania, Austria, Belgio, Francia, Svizzera, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Cile, Messico).
In questi paesi l’autorizzazione, chiamata “passaporto mortuario”, viene rilasciata senza la necessità di un nulla-osta da parte del consolato del paese di destinazione. Il passaporto viene redatto secondo il modello plurilingue approvato dalla Convenzione. È comunque necessario presentare richiesta all’ufficio di igiene pubblica per ottenere un certificato che attesti che il cadavere non presenta rischi di infettività.
B) Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino.
Per questi paesi, devi richiedere l’autorizzazione per l’estradizione all’Ufficio di stato civile del Comune competente, presentando:
– il nulla-osta rilasciato dal consolato del paese di destinazione, munito di legalizzazione, se necessario;
– un certificato dell’azienda unità sanitaria locale (Ausl) che attesti il rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 30 e 32 del D.P.R. 285/1990, e, in caso di morte per malattie infettive, anche il rispetto degli articoli 18 e 25 dello stesso decreto.
L’autorizzazione viene rilasciata in lingua italiana, con gli oneri di legalizzazione e traduzione nella lingua ufficiale del paese di destinazione a carico dell’interessato.
In entrambi i casi, il dirigente o il responsabile del servizio comunale rilascia l’autorizzazione in bollo e informa il prefetto della provincia di frontiera che sarà attraversata durante il trasporto.
Normativa di riferimento:
– D.P.R. 396/2000;
– D.P.R. 285/1990, articolo 27;
– legge regionale 19/2004, articolo 10, comma 9;
– regolamento comunale di polizia mortuaria per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali.