Ricorso per violazioni al Codice della Strada

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Come fare ricorso ad un verbale di contestazione per violazione di norme del Codice della strada


A chi è rivolto

Al proprietario del veicolo o al trasgressore (l’autore materiale della violazione) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale.

Descrizione

Il ricorso può essere presentato al Prefetto o al Giudice di Pace

Come fare

Ricorso al Prefetto:
E’ possibile presentare il ricorso al Prefetto
• Tramite email: ricorsiprefetto@comune.ravenna.it
• direttamente alla sede della Polizia Locale di Ravenna – Via d’alaggio 3 – Ravenna;
• alla Prefettura di Ravenna – Ufficio Depenalizzazione, piazza del Popolo nr. 26, Ravenna. Tel 0544-294111

Ricorso al Giudice di Pace:
Il ricorso al Giudice di Pace va redatto su apposita modulistica e consegnato:
• personalmente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Ravenna, al terzo piano di Piazza Bernini nr.2 – 48124 Ravenna, oppure
• tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (in tale caso farà fede la data di spedizione) allo stesso indirizzo, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o notifica del verbale.

Cosa serve

Ricorso al Prefetto:

Il ricorso va redatto in carta semplice e deve contenere l’intestazione “Al Prefetto di Ravenna”; vanno indicate le generalità del ricorrente, le motivazioni del ricorso, numero e data del verbale che si vuole impugnare, ed in conclusione formulare chiaramente le richieste
Occorre sempre sottoscrivere il ricorso. La mancanza della firma è motivo di invalidità del ricorso.
E’ possibile allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile (ad esempio copie di permessi, copie di certificati medici, dichiarazioni del datore lavoro, copie dei documenti del veicolo, etc.).
Se si ritiene necessario si può richiedere un’audizione personale all’ufficio delegato dal Prefetto.

Ricorso al Giudice di Pace:

E’ necessario indicare i motivi di opposizione ed è importante allegare una copia dell’atto impugnato, unitamente a tutti i documenti ritenuti utili per sostenere le proprie ragioni.
E’ inoltre possibile chiedere al Giudice l’assunzione di prove per sostenere i motivi di opposizione, (ad esempio indicando le generalità dei testimoni a discarico).
A conclusione del ricorso devono essere formulate esplicitamente le richieste.
Il ricorso va firmato obbligatoriamente a pena di inammissibilità dello stesso. Il ricorrente dovrà anche indicare un domicilio per il recapito di tutte le comunicazioni inerenti il suo ricorso.

Cosa si ottiene

Ricorso al Prefetto:

In caso di accoglimento del ricorso, viene emessa un’ordinanza di archiviazione che annulla la sanzione.
In caso di mancato accoglimento del ricorso, il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella originaria. Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento il verbale sarà iscritto a ruolo e sarà attivata la procedura esecutiva prevista.
Contro l’ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di pace entro 30 giorni dalla data di notifica, presentando opposizione (è sempre un ricorso) direttamente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Ravenna, Piazza Bernini nr.2 – 48124 Ravenna, oppure inviandola tramite raccomandata a/r.

Ricorso al Giudice di Pace:

In caso di accoglimento del ricorso viene annullata la sanzione.
In caso di mancato accoglimento, il Giudice di Pace non ha (come il Prefetto) l’obbligo di raddoppiare la sanzione, pertanto stabilisce l’importo da pagare direttamente in sentenza.
La sentenza del Giudice di Pace può essere impugnata secondo quanto previsto dal codice di procedura civile.

Tempi e scadenze

Ricorso al Prefetto:

Si può presentare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla data di notifica del verbale.
Dal ricevimento del ricorso l’Ufficio della Polizia Locale ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.
La Prefettura, a sua volta, ha a disposizione 120 giorni per emettere un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento o un provvedimento di archiviazione del verbale. Se il ricorso viene depositato presso la Prefettura, ai termini citati, si aggiungono 30 giorni per la trasmissione degli atti alla Polizia Locale.
Attenzione: nel caso venga richiesta l’audizione personale, i termini sopra indicati subiscono un’interruzione che va dal momento della notifica della convocazione a quello dell’avvenuta audizione.

Ricorso al Giudice di Pace:

Si può presentare ricorso entro 30 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione del verbale.

Quanto costa

Ricorso al Prefetto: gratuito

Ricorso al Giudice di Pace:
è soggetto al pagamento del contributo unificato (vedi prospetto allegato al modulo di ricorso al GdP)

Procedure collegate all'esito

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Accedi al servizio

È possibile recarsi direttamente presso gli uffici negli orari di apertura al pubblico, dove il personale incaricato fornirà il necessario supporto e le informazioni di competenza.

Ulteriori informazioni

Ricorso al Giudice di Pace:
E’ possibile delegare (con atto scritto) altra persona sia per quanto riguarda il deposito, sia per quanto riguarda la presenza nel giorno fissato per l’udienza. La delega deve essere depositata preventivamente in Cancelleria, unitamente a copia di entrambi i documenti di riconoscimento (delegante e delegato).

Non è necessaria l’assistenza di un avvocato, per questo tipo di ricorsi la procedura è semplificata e l’interessato può stare personalmente davanti al Giudice.

Condizioni di servizio

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

Documenti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 14/10/2025

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